| Manovra anticrisi |
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| Scritto da Andrea Pezzotti |
| Lunedì 07 Settembre 2009 15:01 |
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OGGETTO : MANOVRA ANTICRISI
per vostra opportuna conoscenza vi informiamo che l’art. 5 del Decreto Legge 1.7.2009, n. 78 (TREMONTI TER) prevede che i titolari di reddito d’impresa possono escludere dalla tassazione, nella misura pari al 50% del valore degli investimenti, gli acquisti di macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico (codice ATECO 28.29.92) effettuati nel periodo dal 01/07/2009 al 30/06/2010. L’incentivo, ossia la detassazione, è applicabile a partire dal periodo d’imposta 2010, di fatto, quindi, l’intervento avrà rilevanza nel mod. UNICO 2011. Il beneficiario dell’incentivo può quindi essere una:
· ditta individuale; · società di persone; · società cooperative; Attività industriali “a rischio” I contribuenti che, ex D.Lgs. 17.8.99, n. 334, svolgono attività considerate come “a rischio di incidenti sul lavoro” al fine di beneficiare dell’incentivo in esame, devono essere in possesso della documentazione attestante l’adempimento degli obblighi e delle prescrizioni previste da tale Decreto.
Revoca del beneficio Nel caso in cui il contribuente, entro il secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto dei beni strumentali oggetto dell’incentivo, ceda gli stessi a terzi o li destina a finalità estranee all’esercizio d’impresa, il beneficio in esame viene revocato.
Beni “agevolabili” Per l’individuazione dei beni oggetto dell’investimento e del correlato incentivo fiscale occorre fare riferimento ai macchinari ed alle apparecchiature comprese nella divisione “28” della Tabella Ateco 2007 (VEDI ALLEGATO) di cui al Provvedimento Agenzia Entrate 16.11.2007.
Meccanismo di calcolo
L’agevolazione consiste in una variazione in diminuzione pari al 50% del valore degli investimenti realizzati nel periodo d’imposta, senza alcun confronto con la media degli investimenti effettuati nei periodi d’imposta precedenti. La predetta variazione “vale a decorrere dal periodo d’imposta 2010” (il beneficio fiscale dovrebbe operare già in sede di versamento del saldo delle imposte relative al 2009 da effettuarsi nel 2010). Laddove l’impresa sia in perdita non viene meno l’agevolazione, posto che la stessa impresa potrà portare a nuovo la maggiore perdita determinata dalla variazione in diminuzione, secondo le regole ordinarie. In altri termini, sebbene la norma parli impropriamente di detassazione degli “utili”, non è necessario che l’impresa chiuda con un utile, in quanto il beneficio si riflette comunque sul reddito imponibile (anche negativo). Il calcolo della detassazione non considera (come in precedenza) gli investimenti dei due esercizi precedenti: vanno sommati gli imponibili degli investimenti del periodo d’imposta (al netto di IVA) e bisogna dividere per due il valore ottenuto (il 50% del valore degli investimenti effettuati), ottenendo l’importo da sottrarre dal REDDITO IMPONIBILE dell’anno d’imposta 2010. La detassazione riguarda l’IRPEF ( l’imposta sul reddito delle persone fisiche) e quella sul reddito delle Società (l’IRES), non riguarda l’IRAP. Il valore agevolabile dovrebbe essere dato dal costo dei beni strumentali (a sua volta costituito dal prezzo di acquisto maggiorato degli oneri accessori di diretta imputazione secondo la disciplina contenuta nell’articolo 110 del Tuir) al netto di eventuali contributi in conto impianti erogati all’impresa, sebbene questi vengano rilevati in conto economico (come previsto dai principi contabili nazionali) in proporzione alle quote di ammortamento stanziate. Inoltre, possono essere conteggiati gli interessi capitalizzati sul costo dei beni strumentali, nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati nell’articolo 110, comma 1, lettera b) del Tuir. Una Società di capitali (per esempio una Srl), se, nel periodo 1.7.2009-30.6.2010, effettua acquisti di cespiti agevolabili, a Giugno 2011, avrà un beneficio pari al 13,75% del valore ammortizzabile dei beni acquistati; per le persone fisiche (ditte individuali, ecc.) il beneficio, considerate le addizionali, potrebbe risultare di circa il 20%. In buona sostanza, le imprese, considerati gli investimenti fatti, potranno ridurre gli acconti IRPEF o IRES, da pagare nel 2010 e completare l’utilizzo della detassazione con il minore importo del saldo per il 2010 da pagare nel 2011 (utilizzando il cosiddetto metodo previsionale). Gli investimenti agevolati sono sottoposti a due vincoli:
Note
I due provvedimenti precedenti prevedevano esplicitamente il requisito della novità (che i beni fossero nuovi). Nel Decreto in esame non c’è alcun riferimento ai beni nuovi e quindi dovrebbero essere agevolabili anche quelli acquistati usati, ma è bene attendere i necessari chiarimenti ministeriali. Le modalità di realizzazione degli investimenti definiti riguardano gli acquisti di beni finiti e dovrebbero comunque ritenersi agevolabili anche le realizzazioni in appalto e gli acquisti tramite locazioni finanziarie (leasing): si tratta di modalità di investimento equiparate all’ordinario acquisto in proprietà. Saliente risulta la data di consegna del bene che deve necessariamente essere posteriore all’1.7.2009 (sia per gli acquisti ordinari che per quelli in leasing; così, in caso di appalto, l’ultimazione del bene e la consegna deve avvenire nel periodo di vigenza del Decreto).
Cordiali saluti. |



